leggi.jpg (9660 byte)

DECRETO LEGISLATIVO 26 Maggio 1997 n.155
"SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO". HACCP

Che cosè?

Il Decreto Legislativo 155 dei 26 maggio 1997 entrato in vigore il 28 giugno scorso, ha lo scopo di garantire al consumatore la sicurezza igienica e la commestibilità di un alimento.

Il sistema di autocontrollo igienico previsto dal decreto è una serie di procedure o metodi da applicare nella propria attività alimentare al fine di prevedere e quindi poter eliminare i rischi di contaminazione degli alimenti garantendo così la sicurezza degli stessi.

Come si fa?

Occorre individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, senza aspettare il controllo dell'autorità ispettiva.

Occorre individuare, applicare e mantenere aggiornate le procedure di sicurezza che permettono di eliminare la probabilità di insorgenza dei rischio di contaminazione o comunque di ridurne ai minimo la possibilità di insorgenza.

Documento aziendale di autocontrollo o ,"'Manuale di corretta prassi igienica": Che cosè?

Il responsabile delle attività alimentari deve quindi adottare un proprio sistema di autocontrollo avvalendosi di un manuale di corretta prassi igienica dove vengono descritti: la struttura aziendale e le proprie procedure di autocontrollo; deve inoltre tenere a disposizione dell'autorità ispettiva preposta al controllo una documentazione, attraverso delle schede sulla verifica generale della loro attività e sulle misure adottate per la prevenzione.

Eventuali analisi di laboratorio non sono obbligatorie e possono essere fatte singolarmente al bisogno.

Chi lo deve fare?

Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, che esercita attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, manipolazione deposito, trasporto, distribuzione, vendita o fornitura nonché la somministrazione di prodotti alimentari.

Quindi l'applicazione dei decreto interessa tutti i pubblici esercizi, i commercianti al minuto e all'ingrosso di generi alimentari, gli artigiani che producono e manipolano prodotti

alimentari, gli autotrasportatori, nonché le aziende agricole qualora la vendita dei prodotti raccolti viene effettuata nella sede stessa dell'azienda o quando oltre alla raccolta si procede anche alla trasformazione (uva in vino, olive in olio) o al confezionamento, selezionatura e depositò dei prodotti.

Chi non lo deve fare?

Ogni soggetto che esercita la produzione primaria: macellazione; mungitura; raccolta di molluschi bivalvi vivi; cattura dei prodotti della pesca; raccolta dei prodotti agricoli; smielatura; raccolta delle uova. Tutte le fasi successive però rientrano nell'applicazione dei decreto.

Chi è responsabile civilmente e penalmente?

Il titolare dell'attività alimentare o il responsabile specificamente delegato.

Sanzioni: applicabili dal 28 giugno 1999

Qualora il responsabile igienico in seguito ad un controllo dell'autorità competente e successivamente all'applicazione delle sanzioni non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da £. 600.000 a £. 60.000.000.

Papermill S.a.s. Via Brescia 24.
60096 Seggiano di Pioltello ( MI)
Tel.02-92161322
Fax 02- 92160771

Sitab Logo

www.pizza.it by Pizza S.r.l -via Adriatica 31 -  63010 Capodarco di Fermo (FM) - P.I. 01431900446