DECRETO LEGISLATIVO 26 Maggio 1997
n.155
"SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO". HACCP
Che cosè?
Il Decreto Legislativo 155 dei 26 maggio 1997
entrato in vigore il 28 giugno scorso, ha lo scopo di garantire al consumatore la
sicurezza igienica e la commestibilità di un alimento.
Il sistema di autocontrollo igienico previsto dal decreto è una serie di procedure o
metodi da applicare nella propria attività alimentare al fine di prevedere e quindi poter
eliminare i rischi di contaminazione degli alimenti garantendo così la sicurezza degli
stessi.
Come si fa?
Occorre individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica
per la sicurezza degli alimenti, senza aspettare il controllo dell'autorità ispettiva.
Occorre individuare, applicare e mantenere aggiornate le procedure di sicurezza che
permettono di eliminare la probabilità di insorgenza dei rischio di contaminazione o
comunque di ridurne ai minimo la possibilità di insorgenza.
Documento aziendale di autocontrollo o ,"'Manuale di corretta prassi igienica": Che cosè?
Il responsabile delle attività alimentari deve quindi
adottare un proprio sistema di autocontrollo avvalendosi di un manuale di corretta prassi
igienica dove vengono descritti: la struttura aziendale e le proprie procedure di
autocontrollo; deve inoltre tenere a disposizione dell'autorità ispettiva preposta al
controllo una documentazione, attraverso delle schede sulla verifica generale della loro
attività e sulle misure adottate per la prevenzione.
Eventuali analisi di laboratorio non sono obbligatorie e possono essere fatte
singolarmente al bisogno.
Chi lo deve fare?
Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di
lucro, che esercita attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione,
confezionamento, manipolazione deposito, trasporto, distribuzione, vendita o fornitura
nonché la somministrazione di prodotti alimentari.
Quindi l'applicazione dei decreto interessa tutti i pubblici esercizi, i commercianti al
minuto e all'ingrosso di generi alimentari, gli artigiani che producono e manipolano
prodotti
alimentari, gli autotrasportatori, nonché le aziende agricole qualora la vendita dei
prodotti raccolti viene effettuata nella sede stessa dell'azienda o quando oltre alla
raccolta si procede anche alla trasformazione (uva in vino, olive in olio) o al
confezionamento, selezionatura e depositò dei prodotti.
Chi non lo deve fare?
Ogni soggetto che esercita la produzione primaria: macellazione; mungitura; raccolta di molluschi bivalvi vivi; cattura dei prodotti della pesca; raccolta dei prodotti agricoli; smielatura; raccolta delle uova. Tutte le fasi successive però rientrano nell'applicazione dei decreto.
Chi è responsabile civilmente e penalmente?
Il titolare dell'attività alimentare o il
responsabile specificamente delegato.
Sanzioni: applicabili dal 28 giugno 1999
Qualora il responsabile igienico in seguito ad un controllo dell'autorità competente e successivamente all'applicazione delle sanzioni non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da £. 600.000 a £. 60.000.000.
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