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DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del Senatore DE LUCA Athos ——–— Norme concernenti la tutela
della pizza e la denominazione |
| "Il presente disegno di legge",
ha detto il Senatore de Luca, "si
propone il fine di evitare la perdita di identità della pizza italiana,
alimento base della dieta mediterranea ed elemento tradizionale della
gastronomia italiana, nonché la perdita di professionalità preziose, e
intende tutelare l’attività di preparazione della pizza, che rischia
di perdere la sua valenza qualitativa, con la conseguenza che molte
aziende, spesso a conduzione familiare e che si trasmettono il mestiere
di generazione in generazione, si troverebbero messe a rischio, con
preoccupanti strascichi anche sul fronte occupazionale.
L’intenzione è quindi quella di
offrire al consumatore l’opportunità di trovare il prodotto
"pizza" realizzato senza conservanti ed additivi, cioè il
prodotto che sinora ha conosciuto semplicemente come "pizza". |
DISEGNO DI LEGGEArt. 1 (Denominazione di pizzeria italiana tradizionale) 1. Ai fini delle disposizioni vigenti, può utilizzare la denominazione e avere le insegne di "pizzeria italiana tradizionale" esclusivamente l’impresa che esercita direttamente tutte le seguenti fasi di produzione della "pizza italiana tradizionale" di cui all’articolo 2: a)
impasto; 2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti stessi ovvero modificare la propria denominazione e le proprie insegne, entro un anno dalla predetta data. 3. La pizzeria di cui al comma 1 è abilitata a produrre e porre in vendita anche tipologie di pizza diverse dalla pizza italiana tradizionale di cui all’articolo 2. Art. 2 (Denominazione di pizza italiana tradizionale) 1. Può essere posta in vendita sotto la denominazione di "pizza tradizionale italiana" esclusivamente la pizza che risponda ai seguenti requisiti: a) sia impastata, lavorata, lievitata e cotta nel laboratorio di una delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, secondo una sequenza ininterrotta; b)
non abbia subíto alcun trattamento di surgelazione o precottura; 2. Ulteriori integrazioni alle regole di buona panificazione sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un protocollo disciplinare elaborato a livello nazionale dalle organizzazioni dei gestori di pizzerie e dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, nel quale siano indicate le caratteristiche specifiche minime e massime delle materie prime utilizzate come ingredienti, la forma ed i caratteri del prodotto finale, i tipi di cottura e le modalità di produzione. 3. Il Ministero della sanità vigila sull’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 e, a tal fine, può procedere in
qualunque momento ad ispezioni, prelievi o sequestri di campioni di
merce. Art. 3 (Responsabile della produzione) 1. Presso ogni pizzeria di cui all’articolo 1, comma 1, deve operare un responsabile della produzione con il compito di sovraintendere e coordinare la produzione della pizza italiana tradizionale in tutte le sue fasi e di garantire la buona pratica panificatoria. 2. Il responsabile della produzione può
essere sia il titolare della pizzeria sia un dipendente. Art 4 (Qualificazione professionale) 1. A garanzia della qualità del prodotto, sono abilitati alla produzione e lavorazione della pizza italiana tradizionale, secondo le modalità di cui alla presente legge, esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma annuale conseguito presso una scuola professionale di panificazione riconosciuta dalla regione ovvero presso un corso professionale di panificazione tenuto dalla regione; b) un anno di tirocinio con contratto di formazione e lavoro presso una pizzeria. Art. 5 Sanzioni) 1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con la sanzione della chiusura dell’esercizio fino all’adempimento degli obblighi di legge.
MATERIE PRIME UTILIZZABILI PER LA PRODUZIONE Farina di grano tenero tipo 00 e 0, semola e semolato di grano duro e proteine. Le farine devono essere prive di coadiuvanti tecnologici e di altri ingredienti, e non provenire da cereali modificati geneticamente; cloruro di sodio; |
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Papermill S.a.s.
Via Brescia 24. |
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