Aprire una pizzeria: semplificazione amministrativa.

La riforma della normativa relativa al settore del commercio

Dopo decenni di regime normativo nel settore del commercio al dettaglio che si basava su un approccio “interventista” e dirigista della Pubblica Amministrazione, il Decreto Legislativo n.114/98, meglio conosciuto come “Decreto Bersani”, entrato completamente in vigore il 24 aprile scorso, almeno per gli esercizi commerciali di più piccole dimensioni, denominati esercizi di vicinato, rappresenta una sorta di “rivoluzione” verso il libero mercato.

Gli aspetti più qualificanti della riforma sono:

L’abolizione dell’iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per coloro che decidono di iniziare un’attività commerciale. Di conseguenza i requisiti morali e, solo per il settore alimentare anche quelli professionali, che comunque devono essere posseduti dagli esercenti, vengono accertati direttamente dai Comuni. E’ evidente la semplificazione e la riduzione dei tempi e dei costi per l’accesso all’attività che tale soluzione comporta!
Un’altra importante semplificazione è garantita dalla riduzione delle specializzazioni merceologiche a due soli settori, alimentare e non alimentare. Vengono quindi eliminate le anacronistiche rigidità nella gestione dei negozi che erano conseguenza del complicato e farraginoso sistema delle tabelle e categorie merceologiche.
Sono abolite le autorizzazioni amministrative per gli esercizi commerciali di piccole dimensioni e per le forme speciali di vendita, come le vendite a domicilio e per corrispondenza. Oggi è di regola possibile aprire o trasferire un negozio, che abbia una superficie di vendita non superiore ai 150 mq., se ubicato in un Comune con meno di 10.000 abitanti, una superficie non superiore ai 250 mq., se ubicato in un Comune più grande, quando siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune di una comunicazione con la quale si attesta il possesso dei requisiti soggettivi e la regolarità, in particolare urbanistica e igienico-sanitaria, dei locali.
E’ pur vero comunque che, temporaneamente e per determinate zone, i Comuni, per due anni dall’entrata in vigore della normativa regionale di riferimento, qualora avessero adottato dei programmi di riqualificazione della rete distributiva (in particolare per i centri storici) potrebbero sospendere l’efficacia delle comunicazioni, in pratica bloccando per un certo periodo di tempo l’apertura e il trasferimento da altre zone dei negozi, al fine di evitare la brusca rottura degli equilibri commerciali e dare la possibilità agli operatori già presenti di attuare quelle misure, previste nei programmi, che ne incrementino l’efficienza e la competitività. Si tratta di soluzioni eventuali e temporanee tese a rendere più graduale e meno traumatico l’impatto della riforma sui commercianti già in attività.
Una importante novità introdotta dalla riforma riguarda l’ampliamento della fascia oraria nella quale i negozianti hanno la facoltà di tenere aperti i loro esercizi di vendita al dettaglio: questa va ora dalle 7.00 di mattina alle 10 di sera, ma l’apertura non può superare le 13 ore giornaliere. Ciascun commerciante, nel rispetto di tali limiti, può adottare l’orario che più si adatta alle sue esigenze commerciali e in definitiva a quelle dei suoi clienti, ma non è soggetto ad alcun obbligo di apertura. Se tale ampliamento avvantaggia in maniera più evidente i consumatori, lo stesso, incremenentando il grado di flessibilità del mercato dei servizi commerciali al minuto, dà la possibilità agli esercenti di adottare soluzioni più in linea con le richieste dei clienti, con un probabile incremento del giro d’affari. Di regola vengono confermati l’obbligo di chiusura nei giorni festivi e, nei casi stabiliti dai Comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Sono previste deroghe con possibilità di apertura nei giorni festivi per il mese di dicembre e per ulteriori otto giorni festivi all’anno che verranno definiti da ciascun Comune.
Da rilevare inoltre che i Comuni possono autorizzare, per venire incontro a particolari esigenze dei consumatori, in numero limitato, alcuni esercizi di vicinato (quelli di più piccole dimensioni) all’apertura in orario notturno.
Rilevanti i casi che fanno eccezione rispetto al regime appena citato, per i quali gli esercenti possono determinare liberamente, senza limiti, gli orari di apertura: si tratta dei negozi ubicati nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, individuati dalla Regione, e dei negozi che vendono determinati articoli, ad esempio libri, giornali, dischi, videocassette, oggetti d’antiquariato, mobili, gelati, prodotti di gastronomia, prodotti di pasticceria.
In conclusione il Decreto Bersani introduce nel settore del commercio al dettaglio un maggior grado di libertà e di semplificazione negli adempimenti amministrativi. Aumenta di conseguenza, sopratutto a vantaggio dei consumatori, la concorrenza fra esercenti, in seguito al venir meno delle barriere protettive per l’ingresso nel mercato, prima esistenti per le specializzazioni merceologiche di largo consumo anche per le piccole imprese, nonché in seguito all’ampliamento delle fasce orarie di apertura dei negozi. Tuttavia l’impatto delle soluzioni liberiste della nuova normativa viene temperato, in modo particolare dal regime introdotto per le medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; per quest’ultime, a fronte del permanere delle autorizzazioni amministrative per l’apertura, gli ampliamenti e i trasferimenti, infatti continueranno a essere operative, con diverse gradazioni a seconda delle scelte della Regione e dei Comuni, forme flessibili di programmazione e di regolazione e quindi di tutela delle piccole imprese commerciali, che altrimenti subirebbero in modo eccessivamente traumatico le conseguenze economiche di questa profonda riforma.

L’INTRODUZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ E DEL SILENZIO-ASSENSO

L’entrata in vigore di norme relative alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, emanate per dare attuazione agli articoli 19-20 della legge 241/90, ha innovato il quadro delle procedure in materia di rilascio delle autorizzazioni amministrative.

Un primo intervento (D.P.R. 300/92) ha dettato il regolamento unificato per le procedure di semplificazione amministrativa prevedendo tre tipologie di attività:

quelle alle quali si può dare inizio immediatamente dopo la presentazione di una denuncia;
quelle cui può darsi inizio decorso un termine fissato;
quelle il cui svolgimento è vincolato al c.d. silenzio-assenso;
Ulteriori norme hanno modificato e integrato il panorama amministrativo precedentemente individuato (D.P.R. 384/94)

Per chiarezza commentiamo inizialmente il contenuto degli articoli 19-20-21 della legge 241/90 per poi analizzare quale tipo di procedimento amministrativo si applica alle diverse forme di commercio.

Art. 19 legge 241/90

In tutti i casi in cui l’attività del privato cittadino sia subordinata al rilascio di autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso della pubblica amministrazione, quando il rilascio dipende dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge senza che sia previsto a tal fine il superamento di esami e quando non sia previsto un limite al rilascio degli stessi atti, l’atto di consenso si intende sostituito dalla denuncia di inizio attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione (nel caso in cui sia richiesta l’iscrizione in albi, registri o abilitazioni ). In questi casi l’ufficio deve verificare la sussistenza dei requisiti di legge entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività. In mancanza dei requisiti prescritti, entro il medesimo termine, l’autorità competente dovrà notificare all’interessato (mediante provvedimento motivato) il divieto di proseguire l’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

Art. 20 legge 241/90

Allo scopo di semplificare i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso, cui un soggetto sia subordinato per lo svolgimento di un’attività privata, la domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine previsto per ogni categoria di atti.

Chiaramente chi rientra in questa categoria è escluso dalla procedura di inizio attività di cui all’articolo 19.

Art. 21 legge 241/90

Nel caso in cui l’interessato renda dichiarazioni mendaci o false attestazioni o nella denuncia d’inizio attività (art. 19) o nella domanda di rilascio di autorizzazione (art. 20), egli verrà punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato e con le sanzioni amministrative prescritte per l’esercizio abusivo dell’attività in questione.

Vediamo adesso, caso per caso, qual è il procedimento richiesto per tipologia di commercio:

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L’art. 19 della legge 241/90 (denuncia di inizio attività) non è applicabile al rilascio di nuove autorizzazioni o ai trasferimenti di attività, per cui, in tali casi, dopo aver presentato la domanda, occorre attendere il rilascio dell’autorizzazione.

Perciò, in tutti i casi di nuova autorizzazione o di trasferimento di attività in altra zona, si applica l’istituto introdotto dall’art. 20 della legge 241/90. Il Comune ha l’obbligo di esaminare la domanda dell’interessato entro 60 giorni dalla sua presentazione; decorso tale termine si realizza il silenzio-assenso.

Nuova autorizzazione

La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve essere presentata al Comune ove ha sede l’attività. Il Comune ha un termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della domanda per concludere il procedimento. La domanda è sottoposta al parere di una Commissione che dovrà verificare la disponibilità di contingente numerico in riferimento alla zona per la quale è richiesta l’autorizzazione.

Non sono necessarie distanze minime tra esercizi similari.

L’esercente deve :

Essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria;
Rispettare le norme ed eventuali prescrizioni di sorvegliabilità (indicate sulla licenza);
Osservare le disposizioni urbanistico-edilizie sulla destinazione d’uso dei locali;
Non esercitare la somministrazione a mezzo self-service o fast-food nelle zone del centro in attuazione della legge 15/87.
Trasferimento di sede

La domanda, che deve essere presentata al Comune ove ha sede l’attività.

Il Comune ha un termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della domanda per concludere il procedimento. La domanda è sottoposta al parere di una Commissione che dovrà verificare, nel caso di trasferimento in altra zona, la disponibilità di contingente numerico nella zona di destinazione.

Non occorre il rispetto di distanze minime tra esercizi similari.

L’esercente deve :

Essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria;
Rispettare le norme ed eventuali prescrizioni di sorvegliabilità (indicate in licenza);
Osservare le disposizioni urbanistico-edilizie sulla destinazione d’uso dei locali;
Non esercitare la somministrazione a mezzo self-service o fast-food nelle zone del centro in attuazione della legge 15/87.
Subingresso

La domanda di voltura dell’autorizzazione amministrativa deve essere presentata al Comune ove ha sede l’attività.

L’attività può essere esercitata subito dopo la presentazione della domanda di voltura a condizione che il subentrante sia in possesso di tutti i requisiti (R.E.C., atto di compra-vendita ecc.).

L’esercente deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria.

Il Comune può richiedere documentazione integrativa entro 10 giorni dalla presentazione ed ha un termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione per concludere il procedimento.

In caso di successione l’erede può gestire per i primi 6 mesi l’attività senza esser tenuto a nessun adempimento.

Autorizzazione temporanea

L’autorizzazione temporanea può essere rilasciata in occasione di riunione straordinaria di persone e l’attività di somministrazione deve avere carattere accessorio. L’autorizzazione deve essere richiesta dalla persona incaricata della somministrazione. Il Comune entro 10 giorni dalla presentazione della domanda può richiedere documentazione integrativa. Il termine del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione. L’autorizzazione temporanea è rilasciata per un massimo di 60 giorni. L’esercente deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria.

Nel caso ai autorizzazione temporanea rilasciata in occasione di fiere, impianti sportivi, sagre è fatto divieto di somministrare bevande a contenuto alcoolico superiore ai 21° gradi.

Tuttavia per alcune attività di somministrazione è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività e cioè quando essa avviene:

al domicilio del consumatore (Catering);
negli esercizi annessi alle imprese ricettive, limitatamente alle prestazioni riservate agli alloggiati;
negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade, all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi;
quando venga esercitata in via diretta a favore dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nei mezzi di trasporto pubblico.
L’esercizio di bar-ristorante all’interno di locali di pubblico intrattenimento è soggetto al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e dell’autorizzazione sanitaria; in questo caso l’istituto del silenzio-assenso matura decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Circoli privati

L’esercizio di un’attività di ristorante riservata esclusivamente ai soci, esercitata direttamente dal circolo, può essere iniziata con la denuncia di inizio attività da parte del Presidente pro-tempore o dal gestore (iscritto al R.E.C.). Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda potrà essere richiesta documentazione integrativa. Il regolare esercizio dell’attività è subordinato al possesso dell’autorizzazione sanitaria, al rispetto delle norme urbanistico-edilizie sulla destinazione dei locali, sulle modalità di ammissione a socio e al rilascio della tessera sociale.

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