Carte di Credito sotto accusa

Carte di Credito sotto accusa per l'importo delle commissioni

Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento al fine di valutare eventuali violazioni da parte delle più importanti società che gestiscono le Carte di Credito circolanti in Italia,. L’istruttoria riguarda Servizi Interbancari Spa (CartaSì-Visa-Mastercard), American Express Services Europe Ltd (American Express) e The Diners Club Europe Spa (Diners).

Le denunce da parte di alcune associazioni e di privati segnalano la possibile esistenza “di comportamenti distorsivi della concorrenza nell’attività di convenzionamento ed emissione delle carte di credito, consistenti nell’imposizione di commissioni omogenee”. Il procedimento dell’ufficio del Garante dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2002. (14 febbraio 2001)

Garante della Concorrenza – Provvedimento n. 9191 ( I452 ) CARTE DI CREDITO

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2001;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTE le segnalazioni pervenute, rispettivamente, in data 6 ottobre 1999, da parte di Cittadinanza Attiva-Movimento Federativo Democratico; in data 27 ottobre 1999, da parte dell’Adusbef; in data 12 novembre 1999, da parte della Federconsumatori Puglia; in data 2 giugno 2000, da parte delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante Faib-Confesercenti, Fegica-Cisl e Figisc-Confcommercio; in data 13 settembre 2000, da parte di un privato;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA la Banca d’Italia;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Le parti

1. Servizi Interbancari Spa (di seguito Servizi Interbancari) è una società finanziaria non bancaria che gestisce CartaSì. CartaSì aderisce ai circuiti Visa e Mastercard e rappresenta la carta di credito più diffusa in Italia.

Attualmente aderiscono a CartaSì 800 istituti di credito, per un totale di 24.000 sportelli bancari.

2. American Express SERVICES EUROPE Ltd (di seguito American Express) è una società di diritto britannico, avente sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. American Express emette e gestisce le carte di credito con il marchio American Express sull’omonimo circuito.

3. THE DINERS CLUB EUROPE Spa (di seguito Diners) emette e gestisce le carte di credito Diners sull’omonimo circuito.

Diners è controllata da Gtp Holding, che detiene l’88,5% del capitale sociale; il restante 11,5% è detenuto da Citicorp.

II. Le denunce

4. In data 6 ottobre 1999, 27 ottobre 1999, 12 novembre 1999, 2 giugno 2000 e 13 settembre 2000 sono pervenute denunce, rispettivamente, da parte di Cittadinanza Attiva-Movimento Federativo Democratico, Adusbef, Federconsumatori Puglia, Faib-Confesercenti, Fegica-Cisl e Figisc-Confcommercio (nell’ordine: Federazione Italiana Benzinai, aderente alla Confesercenti; Federazione Gestori Impianti di Carburanti e Affini, aderente a Cisl; Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, aderente a Confcommercio) e da parte di un privato.

Tali denunce, corredate dalla relativa documentazione, segnalano l’esistenza di comportamenti distorsivi della concorrenza nell’attività di convenzionamento ed emissione delle carte di credito, consistenti nell’imposizione di commissioni omogenee. In particolare, le segnalazioni si riferiscono alla commissione di 1.500 lire, a carico dei titolari delle carte di credito, per le operazioni di pagamento effettuate presso gli impianti di distribuzione di carburante, nonché alla commissione di lire 0,50% a carico dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante, per le singole operazioni di pagamento effettuate con carta di credito.

In merito all’addebito delle 1.500 lire a carico dei titolari delle carte di credito, in data 24 luglio 2000 l’UNIONE PETROLIFERA ha fatto presente la propria estraneità alla vicenda, attribuendo la responsabilità della pratica segnalata alle sole imprese emittenti le carte.

III. Il mercato rilevante

5. La fattispecie denunciata ha ad oggetto le condizioni di utilizzo delle carte di credito quale mezzo di pagamento.

6. Le carte di credito rientrano, assieme alle carte di debito, nella categoria delle carte di pagamento, ossia di strumenti di pagamento alternativi al contante, i quali consentono di effettuare l’addebito dell’importo di ciascuna transazione direttamente sul conto corrente dell’acquirente e il corrispondente accredito direttamente sul conto corrente del venditore.

7. Nel valutare la sostituibilità delle due tipologie di carta, occorre in primo luogo considerare che mentre le carte di credito sono state sempre usate per il pagamento di beni e servizi, le carte di debito sono nate con la finalità di consentire il prelievo del contante presso gli sportelli automatici (ATM).

Solo recentemente le carte di credito stanno acquisendo la funzione di prelievo di contante e le carte di debito hanno iniziato ad esercitare anche una funzione di mezzo di pagamento, sebbene confinata, almeno attualmente, a spese di minore importo. Tuttavia, per quanto siano andate unificandosi in una stessa carta le funzioni di credito e di debito, permangono rilevanti differenze tra i due tipi di carte, che appaiono limitarne in modo sostanziale la sostituibilità reciproca in ciascuna delle rispettive, specifiche, funzioni d’uso, inducendo in molti casi il consumatore ad acquistarle entrambe, per poi utilizzarle in occasioni di consumo in larga parte differenti.

8. Con riferimento alle diverse funzioni d’uso, va sottolineato che le carte di credito offrono, accanto alla funzione di pagamento, una funzione di credito nei confronti del titolare; la somma spesa viene addebitata solo alla fine di ogni mese o nel corso del mese successivo, consentendo in tale periodo al titolare di usufruire di un servizio di credito. Questa funzione, che è assente nelle carte di debito, per le quali l’addebitamento sul conto corrente con valuta coincide con la data in cui è avvenuta l’operazione di pagamento, si traduce di fatto anche in un servizio di garanzia dei pagamenti effettuati tramite carta di credito, consentendo ai titolari di utilizzare la medesima anche come strumento di pagamento per le transazioni a distanza, quali le prenotazioni di alberghi, di manifestazioni, ecc..

9. Altri servizi connessi all’utilizzo delle carte di credito, e non presenti nelle carte di debito, consistono nella possibilità di rateizzare i pagamenti e di usufruire di numerosi sconti ed incentivi. In particolare, viene concessa al titolare della carta la possibilità di usufruire di assicurazioni di vario tipo, nonché di sconti legati a convenzioni con catene di autonoleggio, tour operator, catene di alberghi, ecc..

Si consideri, ancora, che le carte di credito sono essenzialmente carte internazionali, o connesse a circuiti internazionali, caratterizzate quindi, costitutivamente, dalla possibilità di utilizzo all’estero. Le carte di debito, invece, prevedono esclusivamente la possibilità, e non in tutti i casi, di effettuare prelievo del contante presso gli ATM localizzati all’estero. In altri termini, la funzione di pagamento delle carte di debito risulta fruibile solo all’interno del territorio nazionale.

Infine, la carta di debito prevede un limite mensile di utilizzo quale mezzo di pagamento piuttosto basso, rendendo pertanto obbligatorio il ricorso alla carta di credito per transazioni superiori a tale limite.

10. Con riferimento al lato dell’offerta, le carte di debito sono gestite quasi esclusivamente da istituti bancari mentre quelle di credito sono gestite anche da operatori non bancari (quali, ad esempio, American Express e Diners).

11. Le condizioni di contratto tra fornitori e utenti, comprensive delle modalità e dell’entità del pagamento dei servizi, differiscono significativamente tra carte di credito e carte di debito, riflettendo la diversa tipologia dei servizi offerti.

In particolare, le condizioni contrattuali per le carte di credito, che risultano essere oggetto della presente intesa, prevedono per il titolare una componente fissa di costo dell’utilizzo relativamente elevata, consistente in una quota annua per la detenzione delle stesse, di norma compresa tra le 60.000 lire e le 160.000 lire, nonché in una somma che viene imputata a titolo di spesa per l’invio a domicilio dell’estratto conto; le operazioni di pagamento con carta di credito sono, generalmente, gratuite per il titolare; il prelievo del contante presso gli ATM è invece di regola oneroso.

Diversamente, le carte di debito si caratterizzano per l’esiguità del costo fisso di detenzione, che talvolta è nullo, altrimenti variabile dalle 15.000 lire alle 30.000 lire annue, e per il fatto che le spese a fronte dei prelievi ATM sono di norma più limitate e sono previste solo nel caso in cui il prelievo venga effettuato in una banca diversa da quella di emissione della carta.

Infine, gli esercenti che accettano le carte di credito come strumento di pagamento devono corrispondere una commissione in percentuale sugli importi delle operazioni effettuate che è sistematicamente e significativamente più elevata della corrispondente commissione sui pagamenti effettuati con carte di debito.

12. Sulla base delle considerazione suesposte, e considerato che oggetto dell’intesa risultano specificatamente essere alcune delle condizioni contrattuali per l’utilizzo della carta di credito quale mezzo di pagamento, ai fini della valutazione della fattispecie in esame, in prima approssimazione il mercato rilevante del prodotto può essere identificato nel mercato delle carte di credito. L’accertamento dell’effettivo grado di sostituibilità tra le carte di credito e quelle di debito sarà compiuto nel corso del procedimento.

13. Per quanto riguarda la definizione geografica del mercato, le condizioni di offerta delle carte appaiono sufficientemente uniformi all’interno del territorio nazionale.

Per contro, considerato che la maggior parte delle categorie di esercenti ottiene il convenzionamento con le banche nazionali e che le condizioni di acquisto delle carte non sono sufficientemente omogenee tra i vari Paesi si può escludere che il mercato abbia dimensione maggiore del territorio nazionale.

Pertanto, è da ritenersi che il mercato interessato rivesta, ai fini della presente valutazione, dimensione nazionale.

14. Le carte di credito diffuse in Italia sono CartaSì, BankAmericard, CartaMoneta, American Express, TopCard e Diners, Carta Targa.

In particolare, la carta di credito più diffusa in Italia è CartaSì, con il 55% circa del mercato in termini di numero di carte in circolazione; segue BankAmericard, con il 18%; CartaMoneta, con il 12%; American Express, con il 5%; TopCard e Diners, con il 4% ciascuna; Carta Targa, con l’1% 11 .

CartaSì è emessa e gestita da Servizi Interbancari, Bankamericard da Deutsche Bank-Bankamericard, TopCard da BNL, Moneta-Cariplo da Setefi-Cariplo, Carta Targa dall’Istituto Bancario S. Paolo-Deutsche Bank, Unicard da Banec, American Express da American Express, Diners da Diners22 .

IV. Valutazione della fattispecie denunciata

15. Dalle informazioni a disposizione emerge l’esistenza di un parallelismo di comportamenti nel convenzionamento ed emissione delle carte di credito in Italia da parte di Servizi Interbancari, American Express e Diners. Tale parallelismo di comportamenti si manifesta, tra l’altro, nella fissazione di commissioni uniformi a carico dei distributori di carburante, pari allo 0,5% dell’importo pagato, e nell’imposizione del pagamento di 1.500 lire a carico dei consumatori per operazioni di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburante, effettuate con carte di credito. Non può, tuttavia, escludersi che analoghi comportamenti paralleli siano riscontrabili anche nella complessiva attività di convenzionamento degli esercenti e di emissione ai titolari.

16. La fissazione di condizioni economiche omogenee da parte di imprese concorrenti potrebbe essere il risultato di un accordo o pratica concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

Dal momento che la quota di mercato congiuntamente detenuta dalle imprese interessate, in termini di diffusione delle carte di credito, rappresenta circa il 64%, l’intesa potrebbe restringere in maniera consistente la concorrenza all’interno del mercato rilevante.

17. Siffatto parallelismo di comportamenti può configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, volta ad uniformare le condizioni dell’offerta delle carte di credito, sia nell’ambito del rapporto di convenzionamento, a livello di esercenti, che nell’ambito del rapporto con la clientela finale, a livello di consumatori.

In entrambi i casi, l’intesa concerne la fissazione del prezzo di offerta di un servizio e, pertanto, potrebbe presentare natura particolarmente restrittiva in quanto relativa ad un elemento, quale il prezzo, che costituisce variabile fondamentale su cui dovrebbe precipuamente svolgersi il gioco della concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti adottati da Servizi Interbancari Spa, American Express Services Europe Ltd e The Diners Club Europe Spa possano integrare un’intesa volta alla fissazione uniforme di condizioni di convenzionamento ed emissione delle carte di credito, in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Servizi Interbancari Spa, American Express Services Europe Ltd e The Diners Club Europe Spa;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “E” di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Annalisa Rocchietti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione ” E” di questa Autorità dai legali rappresentanti delle società di cui al punto a), nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 gennaio 2002.

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